STATUTO del “Comitato promotore della “Fondazione Senatore SALVERINO DE VITO”

CAPITOLO I

Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Art. l) Costituzione e Sede

E’ costituito il comitato regolato dagli artt. 39 e ss. c.c denominato

Comitato promotore della

“Fondazione Senatore SALVERINO DE VITO”

Il Comitato ha sede a Bisaccia (AV) presso il Castello Ducale.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo potrà svolgere la sua attività e fissare la sede operativa anche in locali ricevuti in comodato o locati da enti pubblici o privati, sempre nell’ambito territoriale del Comune di Bisaccia (AV).

Art. 2) Carattere del Comitato

Il Comitato non ha scopo di lucro neppure indiretto o di tipo economico, ha scopi culturali e di utilità sociale la sua struttura è ispirata a principi di democraticità ed è indipendente da ogni movimento politico e confessionale.

Per raggiungere i propri scopi il Comitato può interagire nello svolgimento della propria attività con terzi, in particolare Associazioni o Enti privati e pubblici, sia in modo permanente che in singole occasioni, anche mediante convenzioni.

 

Art. 3) Durata del Comitato

La durata del comitato è prevista sino al 31 luglio 2015, ma comunque coincidente con l’attuazione completa dello scopo di cui al successivo articolo 4 (costituzione della Fondazione o “trasformazione” in Fondazione).

 

Art. 4) Scopi del Comitato

Il Comitato ha lo scopo di promuovere, sostenere ed attuare tutte le iniziative, le attività e gli interventi funzionali alla costituzione di una Fondazione in memoria del compianto Senatore Salverino De Vito nato a Bisaccia (AV) il 24 gennaio 1926, deceduto in Avellino il 12 dicembre 2010, stabilendone elementi essenziali, scopi ed attività, denominazione, sede, norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, criteri e modalità di erogazione delle rendite, eventuali norme relative alla estinzione ed alla devoluzione del patrimonio, e così via.

Di conseguenza, una volta costituita la Fondazione intitolata alla memoria del Senatore Salverino De Vito, il presente Comitato dovrà intendersi sciolto di diritto, senza necessità di ulteriori atti e/o fatti, e tutto il suo patrimonio devoluto alla Fondazione medesima.

Ove ammesso e su deliberazione dell’Assemblea assunta all’unanimità, potrà procedersi al conseguimento dello scopo anche mediante “trasformazione” del presente Comitato in Fondazione, con determinazione degli elementi essenziali, scopi ed attività, denominazione, sede, norme regolatrici sull’ordinamento e sull’amministrazione, criteri e modalità di erogazione delle rendite, eventuali norme relative alla estinzione ed alla devoluzione del patrimonio, e così via.

CAPITOLO II

Art. 5) Aderenti al comitato

Gli aderenti sono classificati in due distinte categorie:

  • Soci Promotori: quelli che partecipano alla costituzione del Comitato;
  • Soci Ordinari: quelli che mettono a disposizione il loro tempo libero per progettare, organizzare, promuovere e gestire le iniziative del Comitato e per condividere gli scopi per i quali il presente Comitato è costituito.

Tutti gli aderenti al Comitato hanno diritto di voto, hanno il diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega.

Art. 6) Ammissione degli aderenti al comitato

L’ammissione a socio avviene su domanda scritta degli interessati e presentazione di due soci, ed è deliberata inappellabilmente dal Consiglio direttivo.

Art. 7) Doveri dei soci

L’appartenenza al Comitato ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

I membri del Comitato hanno diritto di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall’appartenenza all’organizzazione. Hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto.

Art.8) Perdita della qualifica di aderente al Comitato

La qualità di aderente al Comitato viene meno in seguito a rinuncia volontaria anche ad nutum (da comunicare per iscritto al Presidente), morte, fallimento o perdita della capacità di agire.

In particolare, è ammesso il recesso ad nutum dell’aderente che contesti i progetti di rendiconto di gestione e/o il preventivo di gestione, facendo constare il suo dissenso in assemblea.

Art.9) Organi del Comitato

Sono organi del Comitato:

– l’Assemblea;

– il Presidente;

– il Vice-Presidente ove nominato;

– il Consiglio Direttivo;

– il Tesoriere;

– il Segretario;

– il Revisore dei ove nominato.

Le cariche sociali sono gratuite.

CAPITOLO III

Art. 10) Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i membri del Comitato e si riunisce su convocazione del Presidente.

L’Assemblea si convoca inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da due (2) degli aderenti.

L’Assemblea ha i seguenti specifici poteri:

– nomina il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo;

– delibera gli indirizzi ed i programmi dell’attività del Comitato su proposta del Consiglio Direttivo;

– approva il preventivo annuale di gestione presentato dal Consiglio Direttivo;

– approva il rendiconto annuale di gestione presentato dal Consiglio Direttivo;

– delibera in sede straordinaria sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del Comitato, ivi compresa la costituzione della Fondazione ovvero la trasformazione del Comitato nella Fondazione per la quale costituzione il presente Comitato è costituito.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente ovvero – in caso di sua impossibilità – dal Vice Presidente o, in subordine, dal consigliere più anziano, con le modalità ritenute più idonee – anche telematiche (es. all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Comitato) – che assicurino la ricezione della comunicazione (recante l’ordine del giorno, nonché la data, luogo ed ora sia della prima che della seconda convocazione) da parte dell’aderente.

L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce utilmente ???? con la presenza – in proprio o per delega scritta – di almeno un quarto degli aderenti al Comitato e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per la modifica dell’atto costitutivo e dello Statuto e per lo scioglimento del Comitato occorre la presenza –in proprio o per delega scritta– di almeno la maggioranza assoluta degli aderenti al Comitato e l’assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione del Comitato in Fondazione deve essere invece deliberato – anche tramite intervento per delega scritta – all’unanimità degli aderenti al Comitato riuniti in Assemblea.

Ogni aderente che abbia diritto di intervenire all’assemblea su qualunque ordine del giorno può farsi rappresentare da altro aderente mediante delega scritta (anche con firma non autenticata), che deve essere conservata agli atti del Comitato.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea è valida anche per la seconda convocazione.

Ogni aderente può ricevere sino a tre deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio direttivo al Presidente, al Vice-Presidente, al Segretario Generale e al Tesoriere.

CAPITOLO IV

Art. 11) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due (2) ad un massimo di nove (9) membri – oltre al Presidente che presiede l’organo di diritto – eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

Esso resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività del Comitato e riservate per statuto alla decisione dell’Assemblea ai sensi dell’art.10.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero a maggioranza dei suoi componenti, con le modalità ritenute più idonee – anche telematicamente (es.all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al Comitato) – che assicurino la ricezione della convocazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all’anno, a cadenza trimestrale.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti più uno; non è ammessa delega.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche per audioconferenza, teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato e che sia posto in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario Generale.

In casi eccezionali, il Segretario della seduta può essere persona esterna al Comitato, nominato a maggioranza degli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può delegare determinati compiti, in via continuativa, al Presidente e può attribuire altre funzioni ad un consigliere.

CAPITOLO V

Art.12) Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente è nominato dall’assemblea, resta in carica per il periodo di carica del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Il Presidente rappresenta il Comitato nei rapporti interni in giudizio e verso i terzi, ha la rappresentanza legale – che può delegare ad altri componenti del Consiglio Direttivo -, dirige e coordina tutte le attività del Comitato.

Il Presidente:

– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

– propone al Consiglio Direttivo il Segretario e il Tesoriere da nominare tra i propri membri;

– vigila sull’attuazione delle deliberazioni prese dall’Assemblea e dal Consiglio;

– compie gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio.

Il Vice Presidente – ovvero, ove non nominato o impedito, il Consigliere più anziano d’età -sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del vice Presidente o del consigliere anziano attesta di per sé l’assenza o l’impedimento del Presidente, senza necessità di atti o fatti ulteriori.

Resta inteso che l’apertura di un conto corrente a nome e per conto del Comitato e l’utilizzo dello stesso per effettuare pagamenti richiederà sempre la firma del Segretario Generale –con ogni più ampia facoltà di compiere operazioni attive e passive di qualsivoglia tipo ed importo-o, in caso di sua assenza o impedimento, del Presidente ovvero in caso di sua assenza o impedimento, del Vice-Presidente, ma non in via cumulativa.

CAPITOLO VI

 

Art.13) Tesoriere

Il Tesoriere è, su proposta del Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di carica del Consiglio.

Esso cura la gestione amministrativa/contabile del Comitato e predispone annualmente -entro il 31 marzo di ogni anno – il rendiconto di gestione, nonché –entro il 31 ottobre di ogni anno- entrambi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Ove ritenuto necessario o disposto dalla legge, l’assemblea può nominare il Revisore dei Conti cui spetta nelle forme e nei limiti d’uso e di legge, il controllo sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Comitato.

Il Revisore dei Conti è nominato dall0’assemblea e dura in carica cinque anni, è rieleggibile e deve essere scelto tra persone estranee all’associazione, avuto riguardo alle sue competenze, ed ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo con voto consuntivo.

CAPITOLO VII

Art.14) Segretario Generale

Il Segretario Generale è, su proposta del Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo traq i suoi componenti e dura in carica per il periodo di carica del Consiglio.

Esso organizza e coordina i servizi del Comitato, tiene e aggiorna il libro verbali e l’archivio anagrafico dei soci, cura i rapporti e la corrispondenza.

CAPITOLO VIII

Art.15) Finanze e patrimonio

Il patrimonio del Comitato è costituito da oblazioni, da pubbliche sottoscrizioni, da liberalità in genere, da lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite dai contributi dei soci promotori, dei sottoscrittori, degli oblatori o di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di Enti pubblici o privati, da proventi di attività svolte.

CAPITOLO IX

Art.16) Esercizi sociali – Bilancio preventivo e rendiconto annuale di gestione

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

All’assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

L’approvazione del rendiconto annuale di esercizio deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno; l’approvazione del rendiconto preventivo annuale deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Durante la vita del Comitato non potranno essere distribuiti, anchein modo indiretto o differenziato, avanzi di gestione, fondi, riserve.

Art.17) Scioglimento e liquidazione

Ove l’assemblea non deliberasse la trasformazione in Fondazione, una volta costituita la Fondazione intitolata alla memoria del Senatore Salverino De Vito, il presente Comitato dovrà intendersi sciolto di diritto, senza necessità di ulteriori atti e/o fatti, e tutto il suo patrimonio devoluto alla Fondazione medesima, nel rispetto delle norme in materia.

In caso di scioglimento diverso da quello per conseguimento dello scopo, l’assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Qualora l’Assemblea deliberasse lo scioglimento del Comitato, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad uno o più enti senza fine di lucro con fini analoghi, su indicazione del Presidente.

Art.18) il sito Internet del Comitato, eventualmente composto da una parte aperta alla consultazione pubblica ed una parte riservata agli aderenti, rappresenta la bacheca virtuale dove possono essere pubblicati tutti gli atti, rendiconti economico-finanziari, registri, documenti ed avvisi relativi all’attività.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee vengono pubblicati sull’eventuale sito Internet del Comitato.

L’aderente assume l’onere di consultare il sito per ogni notizia attinente l’attività sociale e la pubblicazione sullo stesso assume valenza di comunicazione formale ed ufficiale, ad ogni effetto di legge.

Art. 19) Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico, nonché alle norme in materia di organizzazioni prive di fini lucrativi che perseguono fini culturali e di utilità sociale, di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383 ed al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Firmato: Luigi Ciriaco De Mita; Carlo Borgomeo; Ettore Mocella; Antonio Imbrogno; Marcello Antonio Arminio; Vincenzo De Vito; Sabino Basso; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).

Il nostro statuto in formato originale, è scaricabile in formato PDF a QUESTO link.

Articoli Correlati

La Fondazione Senatore Salverino De Vito ha l’obiettivo di tenere vivo, e declinare nel tempo, il pensiero...